LO STATUTO DEL CIRCOLO ARCI NUOVA ASSOCIAZIONE MOIANO
E' costituita l'Associazione culturale denominata "Circolo ARCI Nuova Associazione Moiano". L'Associazione ha sede legale in Città della Pieve, Frazione Moiano, Via A. Marchini 26. L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha come scopo ed attività istituzionale in particolare, la promozione di attività culturali, sportive, turistiche e ricreative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci. L'Associazione intende, anche mediante l'appartenenza ad organismi nazionali, attuare concretamente i propri scopi attraverso:
- la promozione e la gestione di iniziative e attività culturali. musicali, turistiche ricreative, sportive ed assistenziali atte a consentire una più alta qualità della vita nonché a rappresentare opportunità di svago e riposo per i soci.
- L'organizzazione di attività di turismo sociale rivolta esclusivamente in maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI al fine di contribuire al loro arricchimento culturale e alla conoscenza dell'arte, della storia e delle tradizioni italiane.
- La diffusione della propria attività anche attraverso l'organizzazione di spettacoli, rassegne, saggi, munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.
- La costruzione di un luogo d'incontro fra associati, a scopo ricreativo, per contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci, per favorire la loro conoscenza reciproca.
- Prevenire situazioni di disagio, solitudine, emarginazione e intolleranza. La valorizzazione e lo sviluppo dell'aggregazione e dei linguaggi giovanili come forma specifica e di lotta al disagio tra nuove generazioni.
- La promozione di attività di animazione ed aggregazione rivolta a ragazzi, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, attività sportive e formative volte a favorire un concreto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi. operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e di scambio intergenerazionale.
- L'organizzazione di convegni, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione di perfezionamento, e di preparazione rivolte esclusivamente o in maniera prevalente ai propri associati e a quelli del tessuto associativo ARCI, riguardanti il settore dei diritti di cittadinanza in particolare e quello culturale in generale. Per queste attività l'associazione adotterà tutti i mezzi necessari e le opzioni per agire nel rispetto della normativa vigente e dello statuto sociale.
- La promozione, in conformità alle esigenze degli associati e nel rispetto della normativa vigente e del presente statuto, in ogni altra attività culturale tesa a favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali e a diffondere e a far conoscere le proprie attività.
- La collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti e associazioni che abbiano fino in armonia con quelli dell'Associazione.
- Il Circolo ha facoltà di svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci e non nel rispetto della normativa vigente.
- Il circolo fa parte della federazione nazionale Arci Nuova Associazione, alla quale ogni anno rinnova la sua adesione.
SOCI
Possono far parte dell'Associazione tutti i coloro i quali, condividendo le finalità del presente statuto intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta d'adesione dell'Associazione con l'osservanti delle seguenti modalità di indicazioni.
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- spetta al consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione.
I soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle prestazioni, e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto alle assemblee. I soci sono tenuti al pagamento delle quota annuale d'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali ed al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- Quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ai Regolamenti Interni o alle disposizioni prese dagli organi sociali.
- Quando si rendono morosi dal pagamento della tessera sociale e delle quote sociali senza giustificato motivo.
- Quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.
Le espulsioni o le radiazioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri; tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato espulso il quale entro trenta giorni dalla comunicazione può ricorrere verso il provvedimento ricevuto facendone richiesta al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota d'iscrizione. L'associato che per qualsiasi motivo cessi di fare parte dell'associazione perde ogni diritto sul patrimonio sociale.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli Organi dell'Associazione sono:
- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.
- Il Collegio dei Garanti.
L'assemblea è formata da tutti gli associati. All'Assemblea sovrana dei soci spettano i seguenti compiti:
- Discutere e deliberare i bilanci consuntivi, preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo.
- Eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione.
- Approvare le linee generali del programma delle attività dell'Associazione.
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- Deliberare sulle modifiche dello Statuto Associativo.
- Deliberare su ogni argomento di carattere ordinario o straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri Organi dell'Associazione.
- Deliberare su richiesta del Consiglio Direttivo e sulle questioni attinenti alla gestione sociale.
Essa composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso scritto affisso nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno. la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora e il luogo dell'Assemblea dell'eventuale Assemblea in seconda convocazione.
L'assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina a sua volta tra i soci un segretario verbalizzante. Per la validità della costituzione e delle delibere conseguenti, in prima convocazione è necessario che siano presenti la maggioranza degli associati e le delibere saranno approvate a maggioranza. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e le delibere saranno approvate a maggioranza. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione. L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:
- Approva le linee generali del programma d'attività per l'anno sociale.
- Approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e preventivo del nuovo anno sociale.
- Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione generale dell'anno trascorso e di quello in corso.
Le delibere assembleari, oltre a essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.
L'Assemblea Straordinaria, presieduta dal Presidente, il quale nomina tra i soci un segretario verbalizzante, è convocata:
- Per approvare lo Statuto, per modificarlo, per approvare le modifiche.
- Ogni volta ne faccia motivata richiesta un terzo degli associati.
Le delibere assembleari oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita a maggioranza dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque consiglieri e massimo di undici eletti all'Assemblea Ordinaria fra i soci e resta in carica per due anni. Nella seduta il Consiglio direttivo eleggerà i suoi membri: il Presidente il Vice Presidente ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal Presidente o, in assenza dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si approvano a maggioranza semplice.
Il Consiglio Direttivo:
- Redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci.
- Cura le deliberazioni dell'Assemblea.
- Redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- Stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale.Delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci;
- Determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento.
- Svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché della firma legale. Egli convoca e presiede l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione; tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati, salvo che tali mansioni non provveda il tesoriere eletto tra i membri del Consiglio Direttivo. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni spettano al Vice Presidente.
Il Collegio dei Sindaci Revisori composto da tre membri eletti tra persone aventi idonee capacità. Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge nella sua prima riunione un Presidente che convoca e presiede le riunioni. Il Collegio dei Sindaci Revisori:
- Controlla l'amministrazione dell'Associazione.
- Vigila sull'osservanza delle leggi del presente Statuto e del Regolamento interno.
- Accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti, organo si garanzia statutaria, che ha il compito di interpretare le norme statutarie e di istituire, discutere e decidere sugli eventuali ricorsi presentati dai soci. Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili. Alla prima riunione elegge al suo interno un presidente che convoca e presiede le riunioni del Collegio.
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE
Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi annuali straordinari degli associati;
- dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- di tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale da contributi di enti pubblici ed altre persone giuridiche;
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione no siano imposti dalla legge o dalla forma economica scelta dall'Associazione per finanziare le attività istituzionali.
RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO
Il rendiconto economico finanziario dell'Associazione, che comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all'attività istituzionale, anche attraverso separata relazione a questo allegata. Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.
Il rendiconto economico finanziario, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.
In caso di scioglimento, l'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinato gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è dovuto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.
Moiano, 30/04/1999
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